Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni.
Per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo scorso che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre prossimo.
Proroga fino al 31 agosto invece per le patenti non più valide dal 17 marzo, anche se rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.
La disposizione si estende pure al certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Ed ancora, prorogata la validità sino al 15 giugno dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
E’ il caso delle autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada o da norme speciali; delle autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti; delle autorizzazioni per il trasporto di rifiuti; dell’attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni.
La misura riguarda inoltre l’attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni.
Per le polizze assicurative in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante.
Da sottolineare poi che tutti i documenti di identità scaduti sempre dal 17 marzo sono validi fino al 31 agosto, ad esclusione dell’espatrio che resta legato alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
Infine, i permessi di soggiorno prorogati fino al 15 giugno, a seguire si potrà presentare la domanda di rinnovo