Nuova ordinanza dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina sulla limitazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari.
Dato che l’emergenza covid ancora non arretra del tutto e dati i giri di sostanze stupefacenti e i rischi della vita notturna, il prima cittadino Ordina limitatamente alle zone del territorio cittadino che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, Yogurterie ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto ed i circoli privati, siti nell’area urbana, osservino l’orario di chiusura entro e non oltre le ore 2:00, con riapertura a partire dalle ore 4:30; per ragioni di sicurezza e decoro urbano, il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 23 e le 6, ammettendo la vendita da asporto solo in bicchieri di plastica; nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici, è assolutamente vietata la diffusione sonora all’esterno ed i pubblici esercizi devono rispettare il DPCM del 14/11/97 e i limiti della zonizzazione acustica comunale pena l’irrogazione di specifiche sanzioni; altresì, su tutto il territorio cittadino:
il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi (es. bar e ristoranti), dalle ore 02:00 alle ore 7:00; che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l’orario di chiusura entro le ore 21,30;
il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 02.00 alle ore 07.00; il divieto di vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l’asporto, nelle attività artigianali, di commercio ambulante nonché tramite distributori automatici, dalle ore 24:00 alle ore 07:00 e dispone che la presente ordinanza entri immediatamente in vigore alla sua pubblicazione in Albo Pretorio ed avrà durata di ulteriori giorni trenta, rinnovabile al persistere delle esigenze e problematiche in premessa.