Dopo l’incidente che ha interessato un 47enne di Campobasso, il quale, alla guida di un monopattino elettrico, nei pressi della zona industriale del capoluogo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e, trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 in ospedale, riportando varie lesioni per fortuna non gravi, la locale polizia stradale sta portando avanti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Nella circostanza ha fornito alcuni delucidazioni sull’uso dei mezzi elettrici per la mobilità individuale e sui corretti comportamenti da adottare.
Il monopattino è un veicolo a tutti gli effetti di legge e richiede, pertanto, una guida responsabile per evitare conseguenze anche molto gravi per se stessi e per gli altri.
Lo si può condurre solo se si sono compiuti 14 anni; non si può superare la velocità di 25 km/h sulla carreggiata delle strade e di 6 km/h nelle aree pedonali ed è obbligatorio trasportarlo a mano quando si può essere di intralcio o creare pericolo per i pedoni. In tali casi i conducenti devono rispettare le regole imposte proprio ai pedoni: sulla carreggiata è obbligatorio tenersi il più vicino possibile al margine destro in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli; in ambito urbano si devono utilizzare le piste ciclabili se presenti; il cellulare o altri dispositivi elettronici si possono utilizzare solo attraverso auricolare ed a condizione di mantenere libero l’uso delle mani; non si può circolare sui marciapiedi, salvo che il monopattino non sia condotto o trasportato a mano; se mancano i dispositivi di segnalazione visiva, nelle ore di buio o in presenza di condizioni atmosferiche che richiedano illuminazione artificiale, il monopattino deve essere condotto o trasportato a mano; i conducenti minorenni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. Circa le sanzioni, se si circola con un monopattino a motore con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste può essere applicata una misura pecuniaria da euro 100 a euro 400. Se il monopattino ha motore termico oppure elettrico ma con oltre 2 kW di potenza nominale prevista anche la confisca del veicolo. La violazione delle altre disposizioni sulla circolazione, comuni anche alle biciclette, comporta l’applicazione di una sanzione che va da euro 50 a euro 200.